Art. 29.
(Imprese esercenti attività pericolose).

      1. Per impresa esercente attività pericolosa si intende quella che pone in essere un rischio aggravato per le persone, l'ambiente o le cose. L'APAT definisce i criteri tecnici per l'individuazione delle ipotesi di rischio aggravato.
      2. Sono comunque considerate imprese esercenti attività pericolose quelle indicate nell'allegato A annesso alla presente legge.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i Ministri interessati, l'elenco delle imprese pericolose indicate nell'allegato A annesso alla presente legge può essere modificato o integrato nel rispetto del criterio generale di cui al comma 1, previo parere dell'APAT.

 

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